ABIO BRIANZA – Il nostro statuto

Approvato dai soci nell’assemblea straordinaria del 17 giugno 2019

STATUTO ABIO Brianza

  1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17, l’associazione non riconosciuta denominata “ABIO BRIANZA – ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE – ODV”, anche “ABIO BRIANZA – ODV”, quale organizzazione di volontariato che persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito riportate (in seguito “Associazione”).
  2. L’Associazione ha per finalità lo studio, la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l’accoglienza del bambino e dell’adolescente che accedono in ospedale per qualsiasi necessità sanitaria di diagnosi e cura e della loro famiglia.
  3. L’Associazione è parte integrante del Movimento ABIO.
  1. L’Associazione ha sede in Monza. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale cambio di sede legale all’interno dei confini provinciali comunicandolo prontamente ai soci. L’Associazione opera prevalentemente nel territorio provinciale e può estendere il servizio ABIO con sedi operative nelle diverse strutture sanitarie pediatriche.
  1. La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.
  1. L’Associazione agisce senza scopo di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/17, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
  2. L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile
  3. I soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione.
  4. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo parametri validi per tutti i soci. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione; è esclusa l’applicazione dei rimborsi di cui all’articolo 17, comma 4 del D.Lgs. 117/17.
  5. Il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni profilano la vita associativa e la pratica del volontariato ispirandosi a principi di democrazia e senza discriminazioni in relazione a genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali dei soci.
  1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
    • in relazione alle attività di interventi e servizi sociali richiamate dall’articolo 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 117/17:
      • organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie e non, sia dell’area pediatrica, che di qualsiasi area specialistica che ospiti bambini e adolescenti, la presenza e l’opera dei soci Volontari; – assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture, incluso l’acquisto di arredi e decori per gli ambienti di accoglienza;
      • realizzare le proprie attività in strutture sanitarie con le quali l’Associazione si rapporta con accordi formali anche di natura convenzionale. Le eventuali attività svolte in reparti con pazienti ad alto rischio dovranno essere espressamente citate e regolate negli accordi di cui al presente punto;
      • assicurare una specifica competenza dei Volontari attraverso una idonea selezione e formazione al servizio;
      • favorire il rapporto fra ambiente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;
      • promuovere la collaborazione con la scuola dell’obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un’eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;
    • in relazione alle attività di promozione e tutela dei diritti sociali e degli utenti richiamate all’articolo 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. 117/17:
      • promuovere la conoscenza e l’applicazione della Carta dei diritti del Bambino e dell’Adolescente in Ospedale, a garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l’aspetto fisico, psichico ed emozionale;
      • sensibilizzare gli enti pubblici, le aziende sanitarie , i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino e dell’adolescente ospedalizzato;
    • beneficenza richiamata all’articolo 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 117/17;
    • realizzare altre attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/17 ritenute utili al raggiungimento della finalità sociale.
  2. L’Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale; esse sono stabilite dal consiglio direttivo e sono secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti stabiliti con decreto ministeriale.
  3. L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di raccolta fondi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
  1. L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci persone fisiche, che possono essere soci ordinari o soci onorari.
  2. Possono presentare domanda di ammissione a soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell’Associazione ed i modi di attuazione degli stessi. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  3. L’iscrizione all’Associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.
  4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, questo lo comunica entro 60 giorni al richiedente, il quale può entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Garanti o, in sua assenza l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.
  5. L’Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze verso l’Associazione.
  1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
  2. I soci hanno il diritto:
    • all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
    • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
    • di essere informati sulle attività promosse dall’Associazione;
    • di accedere ai libri sociali, conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy ed alle modalità previste nell’art. 24 del presente Statuto;
    • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  3. I soci hanno il dovere:
    • di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;
    • di osservare le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’Associazione;
    • di assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa;
    • di versare la quota sociale annuale, ad eccezione dei soci onorari.
  1. La qualifica di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza e per recesso volontario.
    L’espulsione può avvenire per gravi atti compiuti dal socio in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.
    La decadenza occorre qualora il socio ordinario non abbia versato la quota sociale entro il 31 marzo.
    L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo tramite notifica all’interessato/a del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
    Il recesso avviene qualora il socio comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo la rinuncia alla propria condizione di socio.
  2. I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto, così come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell’Associazione stessa.
  3. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, il Collegio dei Garanti o, in sua assenza l’Assemblea, convocati dal Presidente entro sessanta giorni dalla data di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso. Nel frattempo il socio escluso è sospeso dall’attività di volontariato, se volontario, e dai diritti sociali.
  1. Per poter svolgere attività di volontariato il socio, ordinario o onorario, deve preliminarmente svolgere il percorso formativo previsto e descritto nel regolamento interno.
  2. Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
  1. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento, l’Associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:
    • quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci;
    • contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari, raccolte pubbliche occasionali;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita
      voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore..
  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente.
  2. Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:
    • l’Organo di Controllo;
    • il Collegio dei Garanti.
  3. Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
  2. L’Assemblea è l’organo sovrano.
  3. L’Assemblea:
    • esamina le questioni di carattere generale, fissa le direttive per l’attività dell’Associazione, discute e delibera sulla relazione annuale dell’attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo, incluso il bilancio e l’eventuale bilancio sociale;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 117/17 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento;
    • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
    • ratifica l’entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del bilancio. L’assemblea è, inoltre, convocata ogniqualvolta ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.
  2. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante qualsiasi mezzo che possa comprovarne l’avvenuto ricevimento da parte dei soci.
    La convocazione può, inoltre, essere fatta mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul notiziario dell’Associazione o mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede dell’Associazione e nelle sedi dove viene svolta l’attività di volontariato.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione e l’ordine del giorno.
  4. L’Assemblea in seconda convocazione deve essere fissata trascorse almeno ventiquattr’ore dalla prima convocazione.
  1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare ed intervenire in Assemblea; i soci ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe allo stesso socio. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.
  2. Il socio ha diritto di voto trascorso un mese dall’iscrizione nel libro soci.
  3. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea con mezzi telematici, a condizione che sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
  4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che vota; le modalità del voto per corrispondenza o in via elettronica saranno definite nel regolamento interno.
  1. Ogni socio ha diritto a un voto.
  2. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
  3. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
  4. Nell’Assemblea straordinaria, convocata per le modificazioni dello Statuto, occorre, in prima convocazione, la presenza, personalmente o per delega, di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, di almeno un quarto dei soci. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
  5. L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’Associazione segue le norme di cui all’art. 26 del presente Statuto.
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente.
  2. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti dall’Assemblea che ne determina il numero in sede di nomina. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. Il membro del Consiglio deve essere socio. Non può essere nominato consigliere l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e le altre figure previste dal regolamento interno.
  4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare tutte le iniziative finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale e deliberate dall’Assemblea dei soci.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge o per Statuto di competenza dell’Assemblea. In particolare, al Consiglio Direttivo compete tra l’altro:
  6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
  7. Al Consiglio Direttivo è demandato anche il compito di redigere l’eventuale Bilancio Sociale.
  8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  1. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono per numero di voti gli eletti nella graduatoria della votazione. In caso di loro rifiuto o mancanza, entro 30 giorni, il Presidente convoca l’Assemblea dei soci per l’elezione dei consiglieri da sostituire. In ogni caso, i consiglieri così eletti scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
  2. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente convoca prontamente l’Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio il quale rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta sia necessario od opportuno, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo viene convocato con un preavviso di almeno tre giorni, mediante qualsiasi mezzo che possa comprovarne l’avvenuto ricevimento; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di ventiquattr’ore. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l’ora della riunione.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e di assenza anche del Vice-Presidente, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.
  3. Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  1. La rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale spettano al Presidente. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Inoltre, cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell’Associazione.
  2. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.
  3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
  1. L’ Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso in cui l’Assemblea opti per la nomina di un Organo di Controllo in forma collegiale, esso è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci con le competenze necessarie per adempiere alle attribuzioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 117/17 e, dove necessitasse, dell’articolo 31 del medesimo decreto legislativo. L’Organo di Controllo:
    • se in forma collegiale, elegge tra i suoi componenti il presidente;
    • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
    • è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
    • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito libro.
  2. L’Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  3. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, comunque, tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti:
    • ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
    • ha il compito di esaminare il ricorso dell’aspirante socio ai sensi dell’art. 6 dello Statuto;
    • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
  • L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    1. il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  • Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri
    sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al
    Consiglio Direttivo.
  1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
  3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato con l’osservanza delle maggioranze di cui all’ultimo comma dell’art. 21 codice civile, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico od analogo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

  1. Per i casi non previsti dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.
  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.
    A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
    L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

ABIO BRIANZA OdV

Sede Operativa: Via Pergolesi 33
20900 Monza - (MB)
Sede Legale: Via Correggio 59
20900 Monza - (MB)
C.F. 94511210158

ORARIO SEGRETERIA

Lunedì 9.00 - 12.30
Martedì 15.00 - 18.00
Mercoledì 9.00 - 12.30
Giovedì 15.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.30